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associazione eVolvere |
COSA FACCIAMO |
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Con l'atto costitutivo dell'Associazione, avvenuto in data 11.11.2011, è stato nominato il Consiglio Direttivo:
Presidente: Nervo Franco Vice Presidente: Bonelli Paola Segretario: Nervo Barbara Mirit
C.F.: 95612730010
I soci fondatori: Andrea, Franco, Barbara, Paola, Moja
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Statuto dell'Associazione Evolvere Art. 1. Denominazione e sedeÈ costituita una Associazione di promozione sociale denominata "EVOLVERE". La sede dell'Associazione è in Via SOMMEILLER 3 bis ad ALPIGNANO in provincia di Torino. Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede. Art. 2. Scopo socialeL'Associazione non ha scopo di lucro. È apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie. L'Associazione si propone di: a) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei suoi soci e dei cittadini, nel rispetto dei valori di libertà, democrazia e solidarietà; b) Favorire, promuovere e gestire attività culturali, ricreative, artistiche, umanitarie, anche in collaborazione con altre associazioni o enti; c) Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. A titolo esemplificativo si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti o società delle proprie strutture e capacità operative; gestione di servizi ed iniziative coerenti con gli scopi statutari; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative. Art. 3. Attività socialiPer il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività culturale, ricreativa e del tempo libero. In particolare, l'Associazione promuove la diffusione, la conoscenza e la pratica di: - metodi e attività per favorire il benessere dell'individuo e l'equilibrio tra corpo e mente; - attività artistiche, musica, arti figurative, ecc. - attività culturali. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. Art. 4. SociAlla Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età. Fino al compimento della maggiore età il socio minore è rappresentato in tutti gli atti sociali da un genitore o da chi esercita la patria potestà. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione. Art. 5. Modalità di ammissionePer essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo su moduli predisposti, indicando i dati anagrafici e fiscali e la dichiarazione di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. Il Presidente dell'Associazione, od altro membro del Consiglio Direttivo, valuta l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda danno diritto a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 460/97. Art. 6. Diritti e doveri degli associatiTutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio e possono partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. I soci sono tenuti: 1) al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità. 2) alla osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. Art. 7. Scioglimento del rapporto socialeLo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione, anche per via informatica, al socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio. Art. 8. Finanziamento dell' AssociazioneLe spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate: a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili; b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni; c) erogazioni eventualmente deliberate dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati; d) altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale. Art. 9. Patrimonio socialeII patrimonio sociale è costituito: a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; b) da lasciti e donazioni diverse; c) dall' eventuale fondo di riserva. Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota. Art. 10. Esercizio e bilancio socialeL'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue: a) il 10% al fondo di riserva; b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e delle strutture sociali esistenti. È fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione. Art. 11. Organi socialiGli organi sociali dell'associazione sono costituiti da: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E’ convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, anche per via informatica o tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta. L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre,deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto; la richiesta dovrà indicare le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L'Assemblea deve inoltre essere convocata per: - l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni tre anni; - la discussione e le deliberazioni concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione; - le modifiche statutarie; - lo scioglimento dell'Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da altro membro del Consiglio Direttivo in Sua assenza. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: - Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione. - Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione. Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa; - Redigere il bilancio dell'Associazione. - Stabilire l'importo delle quote associative. - Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento. - Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. E’ composto da un numero minimo di tre membri, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o da altro Consigliere in Sua assenza e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente sovraintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti. Art. 12. Controversie tra gli associatiQualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il diritto al contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due cosi nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione. Art. 13. Scioglimento dell'associazioneIn caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Art. 14. RinvioPer quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute.
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